Acquisto pertinenze agevolazioni fiscali
Come definizione le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa.
Nel caso che ci interessa parlando di immobili e di agevolazioni per la prima casa le pertinenze dell'unità immobiliare sono:
cantine o soffitte, garage o box auto, tettoia o posto auto.
LA PERTINENZA, PER ESSERE DEFINITA TALE, DEVE ESSERE VICINA AL BENE PRINCIPALE?
Non è necessario che la pertinenza sia nelle immediate vicinanze del bene principale. Il fatto che due immobili (o due beni mobili) siano staccati e distanti tra loro non incide in alcun modo sul vincolo di pertinenzialità. Si richiede solamente che uno sia durevolmente destinato al servizio dell’altro, mentre per il resto è sufficiente che si trovino entrambi nello stesso Comune.
Al verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni
per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue
pertinenze anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza
per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2 (cantina o soffitta);
C/6 (garage o box auto);
C/7 (tettoia o posto auto).
Le unità immobiliari classificate(o classificabili) nelle citate
categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione
principale (comunque non i un punto distante o addirittura in un altro Comune )
ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di
abitazione.
CI SONO ALCUNI CASI DA VALUTARE ED ALCUNE COSE DA CONOSCERE:
- Titolari di nuda proprietà su altra abitazione;
- Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile;
- Acquisto di abitazione contigua;
- Acquisto di abitazione in corso di costruzione;
- Cittadino italiano non residente;
CASI PARTICOLARI
Coniuge in regime di comunione legale
Nel caso in cui i due coniugi in comunione legale acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale, ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” (in quanto, ad esempio, l’altro ha già fruito dell’agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio, si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.
Titolari di nuda proprietà su altra abitazione
L’agevolazione “prima casa”, è riconosciuta anche all’acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
Il beneficio spetta però solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire, in precedenza, dell’agevolazione “prima casa”.
Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile
Si può fruire dell’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di immobile di cui si è già proprietari di una parte. Sulla stessa casa di abitazione, l’agevolazione spetta anche nei seguenti casi: quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprietà dell’immobile; quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o abitazione.
Acquisto di abitazione contigua
L’agevolazione “prima casa” spetta anche nelle seguenti due ipotesi: quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purchè l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso; quando si acquista un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata fruendo dei benefici “prima casa” (ad esempio quando si acquista una stanza contigua).
Acquisto di abitazione in corso di costruzione
Anche quando si acquista un immobile non ultimato, si può beneficiare dell’agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l’immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.
Cittadino italiano non residente
Chi è emigrato all’estero può acquistare un immobile in regime agevolato a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale.
Ovviamente, l’agevolazione spetta qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l’immobile sia acquistato come “prima casa”.
Non è necessario per l’acquirente, stabilire, entro 18 mesi, la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l’agevolazione spetta solo in presenza di tutte le condizioni previste e, in particolare, quando l’acquirente ha la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi).
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